Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura fondamentale nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, disciplinata dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza). Il suo ruolo principale è quello di rappresentare i lavoratori all’interno dell’azienda per tutte le questioni relative alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi.
Compiti e responsabilità del RLS
Il RLS ha il diritto di essere consultato in merito alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione adottate dall’azienda, oltre a poter accedere ai luoghi di lavoro per verificare le condizioni di sicurezza. Tra i suoi principali compiti rientrano:
- Partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08.
- Ricevere e diffondere ai lavoratori le informazioni relative ai rischi presenti in azienda.
- Promuovere misure di prevenzione e protezione per migliorare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
- Segnalare al datore di lavoro eventuali situazioni di rischio e proporre soluzioni migliorative.
- Collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e con il Medico Competente.
- Ricevere formazione adeguata e aggiornamenti periodici per svolgere al meglio il proprio ruolo.
Diritti del RLS
Il Decreto Legislativo 81/08 garantisce al RLS specifici diritti per l’efficace svolgimento delle sue funzioni, tra cui:
- Il diritto all’accesso alla documentazione aziendale relativa alla sicurezza (DVR, procedure di emergenza, registri degli infortuni, ecc.).
- Il diritto alla formazione specifica in materia di salute e sicurezza.
- Il diritto alla consultazione prima dell’adozione di misure che possano incidere sulla sicurezza dei lavoratori.
- La possibilità di ricorrere agli organi di vigilanza nel caso in cui le segnalazioni di rischio non vengano adeguatamente considerate.
La figura del RLS è quindi un punto di riferimento essenziale per garantire un ambiente di lavoro sicuro, favorendo la collaborazione tra lavoratori e datore di lavoro nella gestione della salute e della sicurezza aziendale.

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Leggi di piùModalità di elezione o designazione del RLS
Il RLS viene eletto o designato secondo le modalità previste dal D.Lgs. 81/08 e dagli accordi collettivi di settore. In particolare:
- Nelle aziende fino a 15 lavoratori, il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
- Nelle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS viene eletto all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o, in assenza di queste, direttamente dai lavoratori.
- Se i lavoratori non procedono all’elezione, le loro funzioni possono essere svolte dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), designato dagli organismi paritetici di riferimento.
L’elezione deve essere documentata e comunicata al datore di lavoro, che ha l’obbligo di registrare il nominativo del RLS nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di comunicarlo agli enti competenti.