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Patente a Crediti

In questo articolo riportiamo parzialmente la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 su “patente a crediti” pubblicata sul sito den INL, con cui vengono fornite le indicazioni per il rilascio della suddetta patente a crediti così come riportato sul sito del INL: “In attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali – n. 132 del 18 settembre 2024 – che introduce il nuovo regolamento per il conseguimento della patente a crediti, l’Ispettorato Nazionale del lavoro pubblica la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.”

In un prossimo articolo pubblicheremo un approfondimento sulle tematiche introdotte dall “patente a crediti”, sui costi di attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali – n. 132 del 18 settembre 2024, valutando i pro e i contro. In calce il link al INL per scaricare la circolare e il modello per l’autocertificazione dei requsiti valida sino al 31 ottobre 2024.

Oggetto: articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni.

Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ha,
tra l’altro, modificato l’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 introducendo la c.d. patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili. La relativa disciplina è oggi contenuta, oltre che nella citata disposizione, anche nel D.M. recentemente pubblicato nella G.U. n. del 20 settembre 2024, il quale demanda a questo Ispettorato la definizione di diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente. Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 8642 del 20 settembre 2024, si forniscono le prime indicazioni.

Rilascio della patente

1. Soggetti interessati
Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della
patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili
come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni
di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia
o in uno Stato non appartenente all’Unione europea sono anch’esse tenute al possesso della patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani. Da ultimo, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

2. Requisiti
AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei
prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n.
241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla
normativa vigente.

Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati,
tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”. A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori (v. infra). Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

3. Modalità operative e tempistiche
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro
attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il
lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/ dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.
In particolare, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del
DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.
Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi
delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al
possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.
Salvo casi particolari – ad esempio legati all’esistenza di contenziosi sulla obbligatorietà di uno o più
requisiti – alcuni di essi sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione). Il portale, pertanto, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.
Ai fini di una corretta presentazione della domanda va altresì ricordato che, ai sensi dell’art. 89, comma
1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.
Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale,
l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:
– per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti
(ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);
– per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese
e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.
All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in
formato digitale.
Come stabilito dall’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e dal D.M. 18
settembre 2024 n. 132, dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v.

Revoca della patente

Ai sensi dell’art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 “la patente è revocata in caso di dichiarazione non
veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (…), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (…)”.
Inoltre, al riguardo il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce che “nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l’Amministrazione provvede ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il provvedimento di revoca della patente è adottato da questo Ispettorato sulla base di un accertamento
in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.
Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d’ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi di
questo Ispettorato o di altri organi di vigilanza.
Il provvedimento è rimesso alla competenza della Direzione interregionale oppure della Direzione
centrale vigilanza e sicurezza del lavoro qualora siano interessate imprese straniere o localizzate in territori facenti capo alla competenza di più Direzioni interregionali; a tali Uffici, pertanto, dovranno essere comunicati i provvedimenti da adottare.
L’adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un
confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente. A tal proposito, con specifico riferimento al requisito relativo all’assolvimento degli obblighi formativi, pur a fronte di una dichiarazione sostituiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la gravità dell’omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale), la circostanza secondo cui l’eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l’impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del D.lgs. n. 758/1994.
Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una
nuova patente

Contenuti informativi della patente

Ai sensi del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 la patente contiene le seguenti informazioni:
a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo
titolare della patente;
b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
c) data di rilascio e numero della patente;
d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la
morte o un’inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali
consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

Possono accedere alle informazioni contenute nella patente, secondo le modalità che saranno
successivamente indicate, i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Trattasi in ogni caso di una funzionalità che sarà oggetto di integrazione in fase di sviluppo del portale.

Provvedimento cautelare di sospensione della patente

Ai sensi del nuovo art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 “se nei cantieri (…) si verificano infortuni da
cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14”. Al riguardo il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 introduce una disciplina di dettaglio sul provvedimento di sospensione stabilendo anzitutto che il provvedimento è adottato “dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente”. Il provvedimento va dunque rimesso al Direttore dell’Ispettorato d’area metropolitana o all’Ispettorato territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l’evento infortunistico. Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento.

1. Presupposti e attività di indagine

I presupposti per l’adozione del provvedimento, come declinati dal D.M. n. 132 del 18 settembre 2024,
sono dati dal verificarsi di infortuni: “da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave”.
L’attività di indagine sugli eventi infortunistici che possono determinare la sospensione della patente
compete anche al personale diverso da quello dell’Ispettorato nazionale del lavoro tant’è che, secondo il D.M., “l’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all’adozione del provvedimento (…) tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni”.
Le indagini dovranno incentrarsi anzitutto sul nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente. Pur
tenendo conto che l’accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A. G., l’organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l’esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del “più probabile che non”, fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati “da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave”; L’attività di indagine sugli eventi infortunistici che possono determinare la sospensione della patente compete anche al personale diverso da quello dell’Ispettorato nazionale del lavoro tant’è che, secondo il D.M., “l’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all’adozione del provvedimento (…) tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni”.
Le indagini dovranno incentrarsi anzitutto sul nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente. Pur
tenendo conto che l’accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A. G., l’organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l’esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del “più probabile che non”, fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata.
A tal fine, in linea generale, va ricordato che la “colpa grave” è una forma di responsabilità che va oltre
la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
In particolare:
– per quanto concerne la consapevolezza del rischio, un aspetto importante della colpa grave è che il
responsabile era, o avrebbe dovuto essere, pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori e pertanto la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l’evento infortunistico.
Solo laddove siano state accertate tutte le condizioni ivi indicate, ivi compreso il requisito della gravità
della condotta, il provvedimento potrà essere adottato. Laddove, invece, dall’istruttoria amministrativa non emergano tutti i presupposti per l’annullamento, il competente Ispettorato archivierà la pratica unitamente a una apposita relazione agli atti dell’Ufficio.
– per quanto concerne il grado di negligenza, la colpa grave implica un comportamento che si discosta
notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente;
– per quanto concerne la violazione delle norme di sicurezza, la colpa grave si concretizza nella violazione
evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche da adottare e ciò può includere, ad esempio, il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l’omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori;
– per quanto concerne la consapevolezza del rischio, un aspetto importante della colpa grave è che il
responsabile era, o avrebbe dovuto essere, pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori e pertanto la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l’evento infortunistico.
Solo laddove siano state accertate tutte le condizioni ivi indicate, ivi compreso il requisito della gravità
della condotta, il provvedimento potrà essere adottato. Laddove, invece, dall’istruttoria amministrativa non emergano tutti i presupposti per l’annullamento, il competente Ispettorato archivierà la pratica unitamente a una apposita relazione agli atti dell’Ufficio.

Sospensione in caso di evento infortunistico mortale
Quanto alla sospensione della patente legata ad un evento infortunistico con esiti mortali, il D.M. n. 132
del 18 settembre 2024 stabilisce che la sua adozione “è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione
dell’Ispettorato adeguatamente motivata”. Ne deriva che, ferma restando la sussistenza delle condizioni già indicate, la sospensione è normalmente adottata, a meno che dall’adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità. I motivi che hanno suggerito di non adottare il provvedimento, pur in presenza dei relativi presupposti, dovranno essere oggetto di una relazione agli atti dell’Ufficio.

Sospensione in caso di inabilità permanente
La sospensione derivante da un evento infortunistico che dà luogo a una inabilità permanente non può
prescindere da un provvedimento di riconoscimento della stessa inabilità da parte dell’INAIL, il quale dovrà comunicare alla competente sede dell’Ispettorato le proprie determinazioni, unitamente ad ogni informazione utile a definire eventuali responsabilità in capo al datore di lavoro, al delegato o al dirigente.
La disposizione richiama anche l’ipotesi di una “irreversibile menomazione suscettibile di essere
accertata immediatamente”; trattasi dei casi in cui non è indispensabile attendere il provvedimento di
riconoscimento della inabilità permanente – ad esempio in caso di perdita di un arto – che sarà utile
esclusivamente ai fini della individuazione del grado della inabilità. In tal caso il competente Ispettorato non dovrà necessariamente attendere l’adozione del suddetto provvedimento da parte dell’INAIL ai fini della sospensione della patente, a meno che non si ritenga che lo stesso sia necessario a consentire una più adeguata valutazione, unitamente alla responsabilità per “colpa grave”, della durata della sospensione.
Il provvedimento di sospensione a seguito di inabilità permanente presenta poi maggiori caratteri di
discrezionalità. Il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce infatti che “la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all’articolo 321 del codice di procedura penale”. In altri termini, non si provvederà a sospendere la patente ogniqualvolta il cantiere interessato sia stato già oggetto di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, adottata sia per violazioni prevenzionistiche, sia in ragione dell’impiego di lavoratori “in nero” e/o di un provvedimento di sequestro preventivo da parte della Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 321 c.p.p., a meno che detti provvedimenti, in relazione all’effettivo rischio che ha determinato l’evento infortunistico, siano del tutto inadeguati a prevenire il ripetersi di eventi infortunistici.

2. Durata della sospensione

L’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che la sospensione della patente può durare sino a
dodici mesi. Il D.M. prevede, in aggiunta, che la durata della sospensione della patente “è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive”.
Ai fini della determinazione della durata, pertanto, occorrerà tenere conto sia delle conseguenze
dell’evento infortunistico, sia della gravità delle violazioni, sia delle eventuali recidive. Al riguardo si evidenzia la necessità di acquisire dall’INAIL eventuali informazioni legate a precedenti eventi infortunistici (il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024stabilisce che “l’INAIL mette a disposizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici”).

3. Ricorso avverso il provvedimento e verifica del rispristino delle condizioni di sicurezza

Avverso il provvedimento di sospensione è prevista la possibilità di ricorrere ai sensi dell’art. 14, comma
14, del D.lgs. n. 81/2008, che già disciplina i ricorsi avverso il provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale.
Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento alla Direzione
interregionale del lavoro territorialmente competente in base all’Ufficio – Ispettorato d’area metropolitana o Ispettorato territoriale del lavoro – che ha adottato il provvedimento.
La Direzione interregionale del lavoro ha un termine di trenta giorni per esprimersi sul ricorso e la
decisione potrà riguardare la correttezza del provvedimento di sospensione sia sotto il profilo dei presupposti per la sua emanazione, sia sotto il profilo della durata.
Qualora la Direzione non si pronunci entro il termine stabilito, il provvedimento di sospensione perde
efficacia.
Una volta cessata, per qualunque ragione, l’efficacia del provvedimento sospensivo la competente sede
territoriale dell’Ispettorato, entro un congruo termine, provvede a verificare il “ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione”. Tali attività dovranno
evidentemente essere precedute, laddove possibile in base alle informazioni a disposizione, da un accertamento sulla persistente presenza del cantiere, in particolare nelle ipotesi in cui il provvedimento di sospensione abbia avuto una durata di diversi mesi.

Attribuzione dei crediti ulteriori

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla
soglia massima di cento crediti secondo i criteri indicati dall’art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024.
La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle
integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet di questo Ispettorato,
unitamente alle modalità operative da seguire. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva”, stante l’espressa previsione contenuta all’art. 5, comma 5, del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 (“i crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda (…) se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito”). Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno invece attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.
Il citato art. 5 stabilisce anzitutto che:
– in ragione della storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a dieci crediti, in base alla data di
iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al D.M. 18 settembre 2024:

– in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata
di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di venti crediti. Se,
tuttavia, sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis annesso al D.lgs. n. 81/2008, l’incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del D.lgs. n. 81/2008.
Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato all’Allegato I-bis, l’incremento non si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla definitività del provvedimento e cioè, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del D.lgs. n. 81/2008, dalla adozione della sentenza passata in giudicato o dalla definitività della ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 18 della L. n. 689/1981;
– in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono
attributi sino a trenta 30 crediti per:

in relazione ad attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi possono essere
attribuiti fino a 10 crediti:

In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito
determina la sottrazione dei relativi crediti.

Decurtazione dei crediti

L’art. 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il punteggio della patente subisce le decurtazioni
correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008 e di seguito riportato.

Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle sopra
indicate, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Il legislatore precisa che, ai fini della decurtazione, sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in
giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive e che tali provvedimenti sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
Ferma restando l’ipotesi delle ordinanze-ingiunzione, la cui adozione è già di competenza di questo
Ispettorato, occorre pertanto che ciascun Ispettorato territoriale prenda contatti con le competenti sedi
giudiziarie al fine di rappresentare la necessità, da parte delle relative cancellerie, di trasmettere eventuali
sentenze passate in giudicato relative agli illeciti indicati e commessi da datori di lavoro, dirigenti e preposti.
I provvedimenti sanzionatori in questione devono evidentemente riguardare condotte illecite poste in
essere a partire dal 1° ottobre p.v. a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già
rilasciata la patente richiesta.
Si fa riserva di indicare le modalità tecniche di decurtazione dei crediti da parte di ciascun Ufficio
territoriale.

(segue): patente dotata di un punteggio inferiore a 15 crediti

Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in
cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. In altri termini, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito.
Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento
equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Ferma restando la competenza di ciascun organo accertatore di notificare l’illecito, si ritiene che
l’emanazione della relativa ordinanza-ingiunzione spetti al competente Ispettorato territoriale. Si evidenzia la necessità, da parte dell’organo accertatore, al pari di quanto già avviene in relazione al provvedimento di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, di comunicare l’adozione della sanzione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell’adozione da parte dello stesso Ministero del provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici.
Va inoltre evidenziato che, ai sensi dell’art. 157 del D.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile
dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.
Come previsto da legislatore, inoltre, gli introiti derivanti dalle sanzioni sono destinati al bilancio
dell’Ispettorato e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi
informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente.

Modalità di recupero dei crediti decurtati

Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a quindici crediti, sarà possibile
avviare le procedure per il loro recupero.
Come previsto dal D.M. 132 del 18 settembre 2024, il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione
di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL, tenuto conto:
dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
– della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
secondo quanto stabilito dallo stesso D.M. 132 del 18 settembre 2024all’art. 5, comma 4 lett. a), nel quale è contenuto un elenco di attività che consentono l’attribuzione di crediti ulteriori (ad esempio conseguimento di certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA o asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’art. 30 del D.lgs. n. 81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del medesimo decreto).
La Commissione, nominata con provvedimento del Dirigente della competente sede territoriale
dell’Ispettorato, sarà composta, oltre che dal medesimo Dirigente, da almeno due funzionari esperti nelle materie prevenzionistiche possibilmente operanti presso il medesimo Ufficio, nonché da almeno due rappresentanti indicati dal dirigente della sede territorialmente competente dell’INAIL.
Inoltre, alle sedute della Commissione sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
Le modalità tecniche per l’accreditamento dei crediti saranno comunicate a completamento della
implementazione del relativo applicativo.

Fusioni e trasformazioni di impresa
[…]

INL: Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 su “patente a crediti”

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