TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
REV. DICEMBRE 2014
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Sul sito del Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è disponibile la revisione del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 a Dicembre 2014 a cura del DOTT. ING. GIANFRANCO AMATO, DOTT. ING. FERNANDO DI FIORE. Sebbene la versione non riveste un ruolo di ufficialità, è sicuramente il compendio più esaustivo e meglio organizzato in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nella revisione vigente le novità sono:
- Modificati gli artt. 28 comma 3-bis e 29 comma 3 come previsto dall’art. 13 della Legge 30/10/2014, n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”, pubblicata sulla GU n. 261 del 10/11/2014, entrata in vigore il 25/11/2014;
- Sostituito il decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 con il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 riguardante il nono elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11. (avviso pubblicato nella G.U. n.230 del 3 ottobre 2014);
- Inserito il Decreto interministeriale 9 settembre 2014 riguardante i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell’opera nonché del
- piano di sicurezza sostitutivo. (avviso pubblicato nella G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).
- Inserito il decreto interministeriale 22 luglio 2014 “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”;
- Sostituito il decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 con il decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 riguardante il quarto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria;
- Inseriti gli interpelli dal n. 10 al n. 15 del 11/07/2014, dal n. 16 al n. 23 del 06/10/2014 e dal n. 24 al n. 25 del 04/11/2014;
- Eliminato il refuso della lettera f) all’art. 69 comma 1.
Presa visione del documento ne consigliamo la lettura ai: Tecnici della Prevenzione, Igienisti Industriali, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, Agenzie Formative Accreditate, Enti di Certificazione, Auditor.