Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Repertorio atti n. 223/CSR del 21/12/2011
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Lo scorso 21 dicembre 2011, in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato approvato il nuovo accordo relativo alla formazione dei datori di lavoro, ai sensi dell’articolo 34, comma 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezioni dai rischi.
L’accordo disciplina la durata, le modalità e i contenuti minimi della formazione dei datori di lavoro, e i relativi aggiornamenti richiamati nell’articolo 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 81/08.
Il presente accordo nell’Allegato A, subito dopo una premessa di richiamo, si articola come segue:
– 1. Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento;
– 2. Requisiti dei docenti;
– 3. Organizzazione dei corsi;
– 4. Metodologia di insegnamento ed apprendimento;
– 5. Articolazione del percorso formativo;
– 6. Valutazione e certificazione;
– 7. Aggiornamento;
– 8. Diffusione delle prassi;
– 9. Crediti formativi;
– 10. Apprendimento degli obblighi formativi in caso di esercizio di una nuova attività;
– 11. Disposizioni transitorie;
– 12. Aggiornamento dell’accordo.
Inoltre all’Allegato A, sono a loro volta stati allegati:
– Allegato I : La formazione via e-learning sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro;
– Allegato II : Individuazione macro-categorie di rischio e corrispondenza ateco 2002_2007.
Il presente accordo riguardante l’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i datori di lavoro, di fatto finalmente definisce con chiarezza la formazione minima che i datori di lavoro che intendono gestire direttamente la prevenzione e sicurezza nella propria azienda, devono seguire.
Presa visione del documento ne consigliamo la lettura ai: Tecnici della Prevenzione, Igienisti Industriali, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, Agenzie Formative Accreditate, Enti di Certificazione, Auditor.