Accordo Stato-Regioni del 25 Luglio 2012
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni».
Repertorio atti n. 153/CSR del 25/07/2012
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Lo scorso 25 luglio 2012, in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato approvato il nuovo accordo riguardante l’Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
L’accordo ha lo scopo di fornire alle aziende e agli organi di vigilanza chiarimenti, in tema di formazione dei datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei lavoratori, dirigenti e preposti, adottati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in conformità degli accordi del 21 dicembre 2011.
Il presente accordo nell’Allegato A, esplicita e chiarisce alcuni aspetti di particolare importanza per l’erogazione dei corsi ed è suddiviso in:
– Efficacia degli accordi;
– Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione;
– Formazione in modalità e-learning;
– Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa;
– Aggiornamento della formazione;
– La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
– Decorrenza dell’aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5
dell’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008.
Di particolare importanza inoltre è la parte riguardante la Formazione in modalità e-learning, ove il legislatore fa intendere, non formulando nessuna indicazione contraria, ma bensì riconoscendone implicitamente l’equivalenza della formazione a distanza in modalità sincrona (Blended o Video Conferenza) con quella in presenza, chiaramente non applicabile agli aspetti formativi che richiedono prove e/o esercitazioni pratiche.
Questo punto sarà sicuramente oggetto di molte discussioni, in quanto incide sia sulla qualità della formazione, su aspetti legati alla concorrenza tra agenzie formative, sulla validità dei corsi di formazioni erogati tramite questa modalità.
Presa visione del documento ne consigliamo la lettura ai: Personale PSAL, SPISAL, PSAL, SPreSAL, ecc. Tecnici della Prevenzione, Igienisti Industriali, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, Agenzie Formative Accreditate, Enti di Certificazione, Auditor.