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Formazione Salute e Sicurezza

Accordo Stato-Regioni 21 Dicembre 2011

Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011

Schema di accordo tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Repertorio atti n. 221/CSR del 21/12/2011
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Lo scorso 21 dicembre 2011, in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato approvato il nuovo accordo relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

L’accordo disciplina la durata, le modalità e i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti, e i relativi aggiornamenti richiamati nell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

Il presente accordo nell’Allegato A, subito dopo una premessa di richiamo, si articola come segue:
– 1. Requisiti dei docenti;
– 2. Organizzazione della formazione;
– 3. Metodologia di insegnamento/apprendimento;
– 4. Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’articolo 21 comma 1 del d.lgs. 81/08;
– 5. Formazione particolare aggiuntiva per il preposto;
– 6. Formazione dei dirigenti;
– 7. Attestati;
– 8. Crediti formativi;
– 9. Aggiornamento;
– 10. Disposizioni transitorie;
– 11. Riconoscimento della formazione pregressa;
– 12. Aggiornamento dell’accordo.

Inoltre all’Allegato A, sono a loro volta stati allegati:
– Allegato I : La formazione via e-learning sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro;
– Allegato II : Individuazione macro-categorie di rischio e corrispondenza ateco 2002_2007.
Il presente accordo riguardante l’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i lavoratori, preposti, dirigenti e rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza, di fatto finalmente definisce con chiarezza la formazione minima che i lavoratori e le altre figure della sicurezza devono avere e che il datore di lavoro è tenuto a realizzare a loro favore.

Presa visione del documento ne consigliamo la lettura ai: Tecnici della Prevenzione, Igienisti Industriali, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, Agenzie Formative Accreditate, Enti di Certificazione, Auditor.

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